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L’accesso civico, disciplinato dall’art. 5 del decreto legislativo n. 33/2013, prevede il diritto di chiunque di richiedere documenti, informazioni o dati la cui pubblicazione sul sito istituzionale dell’amministrazione risulti obbligatoria per legge, nei casi in cui la stessa pubblicazione risulti omessa.
La richiesta di accesso civico non deve essere motivata, è gratuita e deve essere presentata al Responsabile della trasparenza dell’amministrazione, che si pronuncia sulla stessa.
Ultimo aggiornamento pagina: 24/12/2019 12:29:58
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